Onorevoli Colleghi! - Il termine anglosassone mobbing evidenzia un particolare comportamento - tipico del mondo animale - in cui un gruppo attacca un invasore del suo territorio: il termine viene usato per la prima volta dall'etologo Lorenz per indicare il comportamento di alcune specie di animali quando si coalizzano contro un membro del gruppo fino ad escluderlo dalla comunità.
      Dagli animali agli uomini la sostanza di tali comportamenti non muta.
      Questo termine oggi rappresenta un problema largamente diffuso negli ambienti di lavoro, ma di cui nessuno parla per omertà, per paura o più semplicemente per non conoscenza.
      Uno degli aspetti più preoccupanti del fenomeno, infatti, è quello relativo all'impossibilità di conoscerne la reale entità. Nel 2000 un'indagine condotta dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Fondazione di Dublino) rese noto che ben l'8 per cento dei lavoratori dell'Unione europea, pari a 12 milioni di persone, era stato o era - proprio in quel momento - vittima di mobbing sul posto di lavoro: considerando che l'incidenza di fenomeni di violenza e di molestie sul lavoro presenta sensibili variazioni tra gli Stati membri in ragione delle differenti sensibilità e delle differenze culturali esistenti nei confronti del mobbing, si può tranquillamente pensare che il dato elaborato sia notevolmente sottostimato.
      Per questo motivo nella risoluzione votata nel settembre del 2001, il Parlamento europeo ha esortato la Commissione a promuovere iniziative comuni a livello dell'Unione finalizzate a superare le difficoltà di trovare strumenti efficaci per prevenire e contrastare il fenomeno e per avere maggiore influenza sugli atteggiamenti culturali degli Stati membri; a questi ultimi, in particolare, la risoluzione

 

Pag. 2

parlamentare raccomanda di rivedere o di completare la propria legislazione vigente sotto il profilo della lotta contro il mobbing e di imporre a tutti gli attori sociali interessati l'attuazione di efficaci politiche di prevenzione.
      A partire dagli anni '90 alcuni Stati membri hanno cominciato a dotarsi di una legislazione specifica in materia di lotta al mobbing (Francia e Svezia); altri sono nella fase finale dell'elaborazione dello strumento normativo, mentre altri ancora - e fra questi l'Italia - utilizzano in via interpretativa norme costituzionali, civilistiche, penali e specialistiche per colmare l'assenza di una specifica previsione legislativa.
      La dimensione assunta dal fenomeno negli ultimi anni nel nostro Paese e il suo trend in crescita, tuttavia, esortano a non procrastinare ulteriormente il momento del varo di una legge nazionale; da segnalare, altresì, l'intensa attività delle regioni, le quali si stanno attrezzando con proprie iniziative legislative nelle more di un intervento di natura statale.
      La presente proposta di legge mira, dunque, a colmare questo incomprensibile vuoto normativo; essa, in particolare, si concentra sulle misure tese alla prevenzione del fenomeno, al monitoraggio e all'assistenza per le vittime di mobbing e al coinvolgimento attivo delle parti sociali, degli enti locali e degli organismi di tutela già previsti nel decreto legislativo n. 626 del 1994.
      L'articolo 1 individua nella prevenzione e nel contrasto all'insorgere del mobbing, sia nel settore pubblico che in quello privato, lo scopo della proposta di legge.
      L'articolo 2 dà la definizione del fenomeno mobbing esplicitando, in maniera peraltro del tutto esemplificativa e non esaustiva, le modalità del suo manifestarsi.
      L'articolo 3 elenca, anche in questo caso a scopo esemplificativo, le norme generali poste in capo ai datori di lavoro e ai superiori gerarchici ai fini di tutelare il lavoratore dal mobbing.
      Negli articoli 4 e 5 si dispone il coinvolgimento concreto degli attori sociali e delle istituzioni: la loro funzione si esplica sia sul lato della formazione e dell'informazione sia su quello del supporto medico-giuridico alla vittima degli abusi.
      L'articolo 6 prevede la possibilità per il lavoratore, pubblico o privato, che sia stato già vittima di atti o di comportamenti vessatori e discriminanti di esperire l'azione di tutela giudiziaria.
      La pluralità dei soggetti coinvolti e la complessità del fenomeno necessitano di un organismo di raccordo e di coordinamento delle iniziative adottate nelle diverse sedi: a questo proposito viene prevista l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul mobbing al quale, fra gli altri compiti, viene attribuito quello di redigere le linee guida applicative in materia di prevenzione e di contrasto del fenomeno (articoli 7 e 8).
 

Pag. 3